Condono edilizio
Descrizione
La legge nazionale consente di sanare abusi edilizi entro il limite di 750 metri cubi per ogni richiesta e che complessivamente non riguardino una costruzione oltre i 3000 metri cubi (che coincidono in 7 o 8 appartamenti da 100-110 mq di superficie).
Per quanto concerne l’ampliamento delle costruzioni esistenti la legge conferma il limite del 30% della volumetria della costruzione esistente o 750 metri cubi.
La legge esclude in termini assoluti la possibilità di sanare le opere su aree che rientrano nel demanio marittimo, fluviale e lacuale.
La legge stabilisce l’obbligo di non vendere per i 5 anni successivi alla sanatoria quelle opere che sorgono su aree che erano pubbliche.
La legge inoltre individua nel Prefetto il soggetto comunale competente a decidere in tema di demolizioni di opere abusive.
Come richiederlo
Attraverso domanda di condono presso l’Ufficio Condono Edilizio Del Territorio del Comune di appartenenza.
Documenti richiesti
La legge stabilisce che la richiesta di condonare le opere abusive deve pervenire al comune in cui sorge l’opera entro il 10 dicembre 2004 e la domanda deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria quale:
a) la descrizione dell’opera che si vuole sanare con relative fotografie;
b) nel caso in cui la volumetria dell’opera sia superiore ai 450mc è necessario allegare una perizia giurata attestante le dimensioni, lo stato dei luoghi e la stabilità statica della costruzione;
c) altra documentazione che il comune ritenga necessaria;
d) le attestazioni dei versamenti richiesti per legge ai fini della sanatoria ossia la prova del versamento del 30% dell’intero importo previsto dal condono e il 30% dell’importo relativo agli oneri concessori.
La documentazione deve essere integrata con l’accatastamento dell’immobile, la denuncia ICI e la denuncia per lo smaltimento dei rifiuti.
Se l’immobile sorge sul territorio dello Stato, questo deve essere indicato in richiesta, e in questo caso è necessario verificare, recandosi all’agenzia del demanio, la disponibilità dello Stato a cedere in termini onerosi l’area o a titolo definitivo o a titolo di locazione.Se tale disponibilità sussiste è necessario fare domanda utilizzando i moduli che la stessa agenzia fornisce versando all’erario la somma a titolo di indennità per l’occupazione pregressa.
Contestualmente alla domanda deve essere consegnata al demanio anche copia di tutta la documentazione presentata al comune.
Il provvedimento che viene rilasciato dalla agenzia con il quale si attesta il diritto del permanere dell’opera sul territorio dello Stato ha valore venti anni.