Richiesta alloggi di proprietà di enti pubblici
Descrizione
L'edilizia residenziale pubblica consiste nel patrimonio immobiliare per la costruzione di abitazioni o l’affitto a costo contenuto per i cittadini meno abbienti, realizzato con il concorso totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici.
Le politiche abitative della Regione e degli Enti locali determinano attraverso delle leggi Regionali a cui i Comuni appartenenti devono riferirsi, tali norme determinano le modalità di acquisizione all’uso del bene pubblico.
Requisiti
Sono dipendenti dalle normative regionali.
Per lo più e richiesta residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
1. Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;
b) Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
b1) qualcosa il comune sia quello prescelto dal ricorrente ai sensi del comma 2 dell’articolo 7;
b2) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel comune stesso;
b3) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
b4) il richiedente sia un emigrato italiano all’estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione
c) Assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza fare luogo a risarcimento del danno;
d) Assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio e lo relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
e) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
f) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nell’Allegato 1, parte 3, punti 6, lett. a) e 7);sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp superiore a tale limite, purchè l’indice di Situazione Economica(ISE-erp)non sia superato alla soglia vivi stabilità.
g) Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero.E’ da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi.
h) Non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia pagatole somme dovute all’ente gestore;
i) Non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.
2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h), e i), del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
Come richiederlo
1. La domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Comune deve essere presentata presso il Comune Ufficio Servizi Sociali dal 1 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno.
2. La domanda deve indicare:
a) La cittadinanza, nonché, la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) La composizione del nucleo familiare ivi compresi i conviventi ai quali la domanda si riferisce:
c) L’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;
d) Il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;
e) ogni altro elemento utile ai fini della attribuzione dei vari punteggi.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante la situazione dichiarata
Dove richiederlo
Presso il Comune Ufficio Casa Sociale.
Quando richiederlo
Entro i termini stabiliti dal bando della legge regionale di riferimento.
Note
- Anziani
- Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi della lett. A) del punto 4 del bando, o abbia un’età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.
- Disabili - nuclei familiari nei quali uno p più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art.3, comma 3, legge 5 febbraio 1992n°104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.
- Famiglia di nuova formazione - nuclei familiari, come definitivi al punto b) del bando, da costituirsi prima della consegna dell’alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.
- Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.
- Stato di disoccupazione – Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento del reddito e che perduri all’atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%.
- Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile.
- Casi particolari.
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