Partecipazione ad aste giudiziarie (mobiliari ed immobiliari)

Descrizione
Un'asta giudiziaria è una particolare attività processuale attraverso cui il giudice, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.

Come richiederlo
Le vendite relative agli immobili soggetti ad esecuzione immobiliare o procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate dai magistrati del Tribunale, o per delega, dai Notai (Legge n° 302/98 del 3.08.1998).
Tutti possono partecipare, anche senza avvocato, all'acquisto di immobili sottoposti a pignoramento o fallimento, ad eccezione del debitore esecutato o fallito (art. 579 c.p.c.). Se l'offerente non vorrà o potrà partecipare fisicamente all'udienza, dovrà dare procura speciale ad un mandatario.
Nel caso infine in cui l'offerente, nella sua offerta, non voglia rivelare il proprio nome (cd. offerta per persona da nominare), riservandosi di comunicarlo solo a aggiudicazione avvenuta, dovrà servisi di un avvocato (art. 583 c.p.c.).

Dove richiederlo
Presso il Tribunale.

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