Richiesta adozioni

Descrizione
L'adozione può riguardare minori italiani (adozione nazionale) o stranieri (adozione internazionale). Per le famiglie, che intendono dare la propria disponibilità, la legge stabilisce un percorso socio-psicologico di approfondimento della condizione personale, familiare e motivazionale, necessario ai coniugi per ottenere l’idoneità.

Requisiti
Per poter adottare un bambino sono necessari alcuni requisiti:
- l'adozione è ammessa per le coppie unite in matrimonio da almeno 3 anni, o per le coppie di fatto conviventi da almeno 3 anni che decidono di sposarsi.Il percorso di approfondimento potrà avvenire solo successivamente al matrimonio;
- i coniugi non devono avere in corso processi di separazione e devono essere idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere il minore che intendono adottare;
- tra i genitori adottivi e il minore devono esserci almeno 18 anni di differenza di età e non più di 45;
- possono essere adottati soltanto i minori dichiarati adottabili dal Tribunale dei Minori competente o in caso di adozione internazionale la dichiarazione di adottabilità deve essere resa dall'autorità competente dello Stato Estero.

Come richiederlo
Tappe del percorso adottivo
1- Le coppie interessate all'adozione devono presentare la propria disponibilità ad adottare ai Servizi Sociali del prorpio Comune , in particolare al Centro per le Famiglie.I Servizi Sociali avranno il compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale.I coniugi svolgeranno un primo colloquio informativo, durante il quale verranno loro esplicitate le fasi ed i tempi dell’intero percorso.

2- A seguito della partecipazione dei coniugi ad un corso informativo sui temi adottivi e tramite la compilazione di un modulo indirizzato al proprio Comune , la coppia accede all’indagine socio-psicologica, costituita da alcuni colloqui ed una visita domiciliare, condotti da assistente sociale e psicologo.Il lavoro dell’équipe si conclude con la stesura della relazione da inviare al Tribunale Per i Minorenni del luogo di residenza.La fase dell’indagine socio- psicologica ha una durata indicativa di 4 mesi dalla data del primo colloquio, dopo il corso.

3- I coniugi trasmettono al Tribunale per i Minorenni i documenti ed i moduli richiesti, oltre all’attestato di avvenuta istruttoria rilasciato dai Servizi.

4- Il Tribunale, tramite i giudici onorari, al ricevimento della domanda di disponibilità della coppia, fisserà con la stessa un colloquio di approfondimento.

5- In caso di adozione nazionale, il Giudice decide se accettare la domanda e aspetta che si renda adottabile un minore con caratteristiche compatibili con la coppia richiedente. In caso di adozione internazionale invece, entro due mesi indicativamente, è emesso dal Giudice Decreto di Idoneità; tale decreto è inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'Ente autorizzato scelto dalla coppia.
Rivolgersi ad un Ente autorizzato per le adozioni internazionali è obbligatorio perché si possa realizzare una valida procedura: è l'Ente stesso che si fa carico dello svolgimento della procedura d'adozione nel paese estero.

6- Quando è individuato il minore adottabile, o da parte del Tribunale, nelle adozioni nazionali o da parte dell'Ente autorizzato nelle adozioni internazionali, la coppia decide se accettare o no la proposta di abbinamento.

7- In caso di adozioni nazionali, il bambino entra nella famiglia adottiva e per un periodo di un anno (affido preadottivo), i Servizi Sociali hanno l'obbligo di assistere il nucleo famigliare e di riferire al Tribunale in merito all'inserimento del bambino.
In caso di adozioni internazionali, è la Commissione per le adozioni internazionali che autorizza l'ingresso in Italia del minore, una volta ricevuta la documentazione dall'Ente autorizzato.
La famiglia adottiva farà riferimento, anche in questo caso ai Servizi Sociali per un anno, che relazioneranno al Tribunale e all’Autorità competente del Paese d’origine del bambino sull’andamento del primo anno di inserimento in famiglia del minore.

 

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