Richiesta affidamento famigliare
Descrizione
Attraverso l’affidamento familiare il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo presso di sé, si impegna ad assicurare una risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi, di mantenimento, di istruzione; una famiglia in più ,che non cancella né dimentica la storia del bambino, né quella della sua famiglia, perché vi ritornerà una volta superati i problemi, una famiglia in più, capace di affetto, ascolto e attenzione.
Le caratteristiche principali dell’affidamento familiare sono la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia d’origine.
Requisiti
Tutti possono diventare genitori affidatari:
• coppie con figli;
• coppie senza figli;
• persone singole.
Il presupposto dell’affido è l’impegno ad accogliere ed aiutare un bambino con tutto il suo mondo per un periodo di tempo definito.
Dove richiederlo
Presso lo Sportello Affido del proprio Comune.
Quando richiederlo
L’affidamento familiare è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche previste dalla L.149/01 e dal DPR 616/77, con le seguenti modalità:
Affidamento disposto dall’Ente Locale su proposta dei servizi territoriali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all’affidamento del minore;
Affidamento in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, quando i genitori esercenti la potestà, ovvero il tutore, rifiutano il consenso all’inserimento del minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.