Assegnazione casa coniugale
Descrizione
L’articolo 155 del codice civile prevede che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e, ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
L’assegnazione della casa è un provvedimento che il giudice può adottare per tutelare l'interesse dei figli minori a conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia.
Tale provvedimento, pertanto, in mancanza di figli minori, non può essere adottato per tutelare le esigenze del coniuge economicamente debole: per tale scopo, infatti, è previsto l’assegno di mantenimento (secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità da considerarsi prevalente; non mancano, tuttavia, pronunce in senso diverso).
Il provvedimento di assegnazione della casa, specialmente nelle grandi città, dove il valore degli immobili è molto alto, incide in maniera rilevante sugli assetti economici della separazione: molto spesso per l'acquisto della casa i coniugi hanno investito i propri risparmi o sono ricorsi al credito, stipulando un mutuo con un istituto bancario garantito da ipoteca sull'immobile.
Quando l'immobile viene assegnato al coniuge che non ne è proprietario, il giudice della separazione, nel liquidare gli assegni di mantenimento per i figli e l'altro coniuge, deve tenere conto del fatto che, se l'obbligato al pagamento di tali assegni è il coniuge estromesso dalla casa coniugale, questi dovrà affrontare anche le spese per la propria sistemazione abitativa.
Quando la casa è in comproprietà fra i coniugi o di proprietà esclusiva del coniuge estromesso, quest'ultimo non perde, in seguito al provvedimento di assegnazione, la titolarità dei suoi diritti sulla casa: rimane proprietario o comproprietario dell'immobile. Egli perde, invece, le facoltà di abitare e di disporre materialmente della casa, perchè il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario.
Il provvedimento di assegnazione, in quanto trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell’immobile: i terzi, cioè, acquistano la proprietà dell'immobile, ma, esattamente come il loro venditore, non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria (quando cessano le condizioni per cui era stato emesso: quando i figli divengono maggiorenni e autonomi).