Tasi
Abitazione principale e relative pertinenze
Dal 1° gennaio 2014, agli immobili di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione principale si applica solo il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.
A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo per tale ultima categoria di soggetti quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Altri fabbricati/inquilini
Nel Comune di Demo, essendo stata deliberata l'aliquota max dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per gli altri fabbricati non è dovuta la TASI.
Chi deve pagare
La TASI dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze è versata dal possessore a qualsiasi titolo (p.es. proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale minore) di fabbricati a tale fine destinati.
In caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la TASI è versata in proporzione alle quote di possesso su tale bene.
In caso di decesso di uno dei coniugi, al coniuge superstite è riservato per legge (art. 540 cod. civ.) il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Il coniuge superstite è quindi il solo soggetto tenuto al versamento per l’immobile costituente la ex casa coniugale.
Scadenze versamento per abitazione principale e relative pertinenze
Scadenze 2015
- prima rata: entro il 16 giugno, metà dell’importo dovuto per l’anno 2014, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate con deliberazione consiliare n. ....... del ......... 2014;
- seconda rata: entro il 16 dicembre si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata e calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate con deliberazione consiliare n. ....... del ......... 2015.
Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.
Modalità di pagamento
L’imposta deve essere versata utilizzando il modello F24.
L'utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, Commercialisti, ecc.).
Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti TASI.
I codici sono i seguenti:
- Comune Demo: codice_ente
- Abitazione principale e relative pertinenze: 3958.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento qualora l’imposta dovuta complessivamente per l’anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12 euro.
A decorrere dal 1° ottobre 2014 (come previsto dall'art. 11 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89) nel caso in cui per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero o di importo positivo, oppure nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, i versamenti sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal contribuente utilizzando i canali telematici Fisconline o Entratel;
- per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, Caf, associazioni sindacali di categoria, etc.);
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (banche, poste italiane, etc.).
Come si calcola l'imposta
Il valore imponibile è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ....... del ......... per l’abitazione principale e relative pertinenze:
TIPO IMMOBILE
CATEGORIE CATASTALI |
ALIQUOTE |
|
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze* |
A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6, C7 se pertinenziali |
2,5 per mille |
DETRAZIONE I ABITAZIONE | € 50,00 | |
* i casi di assimilazione all’abitazione principale sono descritti nel paragrafo iniziale di questo documento.
Il calcolo del dovuto può essere effettuato sul sito del Comune nella sezione “CALCOLO IMU + TASI” oppure dall'ufficio tributi del Comune, su appuntamento.
Dichiarazione
Il modello di dichiarazione TASI è disponibile nella sezione Allegati della presente pagina.
Si ricorda che la dichiarazione TASI si presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, e si utilizza per le seguenti casistiche:
per l’individuazione dell’unità adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, nel caso di possesso di pluralità di unità abitative di categoria catastale da A/2 a A/7.
Per l’individuazione dell’unità adibita a pertinenza dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel caso di possesso di pluralità di unità di categoria C/2, C/6 e C/7 (una sola per ciascuna categoria catastale);
per l’individuazione dell’unità abitativa di categoria da A/2 a A/7 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze;
per l’individuazione della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, da parte del non assegnatario;
per l’individuazione dell’unica unità posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Per le informazioni di dettaglio relative alla compilazione del modello, si prega di consultare le istruzioni allegate alla dichiarazione.
La dichiarazione potrà essere:
spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata a:
Comune Demo - Servizio IMU/TASIPiazza di prova n°1 - 12345
riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione TASI" con l’indicazione dell’anno di riferimento. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
•inviata telematicamente con posta certificata alla casella ...................................... ;
•consegnata direttamente al Comune Demo.
I contribuenti che hanno omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento dell'acconto e/o saldo dovuto per l'anno 2014, possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi.
L'importo da pagare è calcolato con le seguenti modalità:
entro il 14° giorno dalla scadenza del termine, effettuando il versamento dell'imposta dovuta, maggiorato della sanzione ridotta pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e degli interessi, calcolati al tasso del 1% annuo;
dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine effettuando il versamento dell'imposta dovuta, maggiorato della sanzione ridotta, pari al 3% e degli interessi, calcolati al tasso del 1% annuo;
dopo 30 giorni dalla scadenza e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2014, cioè entro il 30 giugno 2015, effettuando il versamento dell'imposta dovuta, maggiorato della sanzione ridotta pari al 3,75% e degli interessi calcolati al tasso del 1% annuo fino al 31 dicembre 2014 e al tasso dello 0,5% a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Per usufruire delle sanzioni ridotte, il versamento comprensivo delle sanzioni ed interessi deve essere effettuato entro il 30 giugno 2015 con modello F24.
Il calcolo del dovuto, comprensivo di ravvedimento operoso, può essere effettuato sul sito del Comune nella sezione “calcolo IMU + TASI”.
Il modello F24 deve essere così compilato:
Codice Comune di Demo: codice_ente;
barrare la casella “Ravv." (ravvedimento operoso);
barrare “A" (acconto);
barrare "S" (saldo);
indicare il codice tributo che individua l'importo comprensivo di imposta, sanzioni, interessi;
abitazione principale e relative pertinenze: 3958;
indicare il periodo di imposta;
indicare, come nel caso del versamento ordinario, il numero di immobili e le altre informazioni richieste.
Non si procede al versamento qualora l’imposta complessivamente dovuta per l’anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12 euro.